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Zonizzazione della Riserva Naturale Regionale Montagne della Duchessa

Zonizzazione della Riserva Regionale Montagne della Duchessa
Zonizzazione della Riserva Regionale Montagne della Duchessa

- ZONE "A" DI RISERVA INTEGRALE
sono esclusi interventi di qualsiasi tipo.

- ZONE "B" DI RISERVA ORIENTATA
Sono consentiti interventi di tutela, recupero o ripristino degli ecosistemi originari, e la conduzione delle attività tradizionali di allevamento compatibili con l'ambiente.

ZONE "C" DI RISERVA PARZIALE
Sono consentiti interventi destinati alla tutela, ripristino e gestione degli ecosistemi naturali esistenti, e lo svolgimento delle attività tradizionali di allevamento compatibilì con l'ambiente.

Zona "D" di fruizione turistica, agro-forestale e di servizi: in tale zona sono consentiti interventi di restauro edilizio e recupero del patrimonio storico-edilizio preesistente, da destinare a servizi della riserva naturale, nonchè ad uso agricolo e di allevamento; in tale zona possono essere realizzate nuove strutture edilizie conformi agli strumenti urbanistici vigenti, aventi un indice territoriale comunque non superiore a 0,001 mc/mq su lotto minimo indivisibile di 50.000 mq ed una destinazione d'uso esclusivamente turistica od agro-zootecnica; sono fatte salve le normative e le competenze regionali e statali in materia che comportino prescrizioni più restrittive; l'ente gestore rilascerà apposite autorizzazioni sentito il parere del comitato tecnico-scientifico ed avendo ricevuto parere favorevole dalla Giunta regionale. I manufatti da realizzare, dovranno comunque attenersi a tipologie caratteristiche della locale edilizia rurale e non dovranno risultare in contrasto con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ambientali del territorio. La zona "D" è destinata allo studio, alla didattica e fruizione turistica qualificata attraverso strutture ed itinerari appositamente predisposti, ed alle attività produttive tradizionali, agro-forestali e di allevamento, per le quali l'ente gestore predispone piani di valorizzazione, in accordo con le finalità istitutive della riserva naturale e le fruizioni della medesima zona, al fine di sviluppare forme di selvicoltura naturalistica, di agricoltura biologica e la valorizzazione delle produzioni naturali spontanee. E' consentita la manutenzione con tecniche naturali delle piste, mulattiere e sentieri d'uso primario e secondario, nel rispetto delle caratteristiche ambientali e funzionali delle stesse, in relazione alle esigenze di migliore assetto del territorio secondo quanto stabilito dagli strumenti attuativi di cui al successivo art. 9, comunque nel rispetto dei tracciati e delle sezioni tipo esistenti; per le solo piste e mulattiere di uso primario potrà essere consentita una ampiezza massima di tre metri più un metro per eventuali cunette e spiazzi di servizio.


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