Zonizzazione della Riserva Naturale Regionale Montagne della Duchessa
L'attuale zonizzazione del territorio della Riserva deriva da quanto stabilito
dall'articolo 8 commi 1 e 2 della L.R.
numero
70 del 6 giugno 1990 ("Istituzione della riserva naturale parziale delle "Montagne della
Duchessa" nel territorio del comune di Borgorose"), qui di seguito
riportato in parte:
articolo 8
(Zonizzazione della riserva naturale)
1. Il territorio della riserva naturale delle "Montagne della Duchessa" e diviso nelle zone riportate
con appositi simboli grafici nella cartografia in scala 1:10.000 che costituisce l'allegato C (Omissis)
alla presente legge, i relativi perimetri sono descritti nell'allegato D (Omissis) alla presente legge.

2. Le zone indicate sono (estratto e sintesi):
ZONE "A" DI RISERVA INTEGRALE
in tale zona sono esclusi interventi di qualsiasi tipo; le norme di
fruizione, limitatamente al settore della ricerca scientifica, sono contenute negli strumenti di
attuazione di cui al successivo art. 9 (articolo 8 comma 2 punto 1);
Le zone individuate sono:
- A1 - Riserva integrale Valle Amara;
- A2 - Riserva integrale Valle di Teve.
ZONE "B" DI RISERVA ORIENTATA
in tale zona sono consentiti i soli interventi destinati alla tutela,
recupero o ripristino degli ecosistemi naturali originari, nonché il transito per la conduzione delle
attività tradizionali di allevamento compatibili con l'ambiente. Sono vietati interventi edilizi di
qualsiasi tipo, fatta eccezione per quelli specificamente indicati nel successivo art. 13. Le norme di
fruizione della zona "B", limitatamente alle attività di ricerca, studio o didattica sono contenute
negli strumenti di attuazione di cui al successivo art. 9. (articolo 8, comma 2, punto 2).
Qui di seguito sono elencate le aree individuate:
- B1 - Riserva orientata Pietra Incacchiata;
- B2 - Riserva orientata Curio Pepparello - Fossa Conca;
- B3 - Riserva orientata Valle dei Confini;
- B4 - Riserva orientata Monte Morrone;
- B5 - Riserva orientata Vallone di Fua;
- B6 - Riserva orientata Murolungo
ZONE "C" DI RISERVA PARZIALE>
in tale zona sono consentiti i soli interventi destinati alla tutela,
ripristino e razionale gestione degli ecosistemi naturali presenti, nonché lo svolgimento delle attività
tradizionali di allevamento compatibili con l'ambiente. Sono vietati interventi edilizi di qualsiasi
tipo, fatta eccezione per quelli specificamente indicati nel successivo art. 13 e per quelli di restauro
conservativo di strutture preesistenti. Sono consentiti gli interventi di recupero dell'eventuale
patrimonio storico - archeologico presente, limitatamente al restauro conservativo delle strutture
esistenti e la manutenzione con tecniche naturali delle piste, mulattiere e sentieri di uso solo
primario secondo quanto indicato negli strumenti attuativi di cui al successivo art. 9 e purché ciò
non comporti modifiche al tracciato ed alle sezioni tipo delle infrastrutture suddette. Le norme di
fruizione della zona "C" limitatamente alle attività di ricerca, studio o didattica ed alle attività
tradizionali di allevamento (articolo 8 comma 2 punto 3).
Zona "D" di fruizione turistica, agro - forestale e
di servizi:
in tale zona
sono consentiti interventi di restauro edilizio e recupero del patrimonio
storico - edilizio preesistente, da destinare a servizi della riserva naturale,
nonché ad uso agricolo e di allevamento; in tale zona possono essere realizzate
nuove strutture edilizie conformi agli strumenti urbanistici vigenti, aventi un
indice territoriale comunque non superiore a 0,001 mc/mq su lotto minimo indivisibile
di 50.000 mq ed una destinazione d'uso esclusivamente turistica od agro - zootecnica;
sono fatte salve le normative e le competenze regionali e statali in materia che
comportino prescrizioni più restrittive; l'ente gestore rilascerà apposite
autorizzazioni sentito il parere del comitato tecnico - scientifico ed avendo
ricevuto parere favorevole dalla Giunta regionale. I manufatti da realizzare,
dovranno comunque attenersi a tipologie caratteristiche della locale edilizia
rurale e non dovranno risultare in contrasto con la tutela delle caratteristiche
paesaggistiche e naturalistico - ambientali del territorio. La zona "D" e destinata
allo studio, alla didattica e fruizione turistica qualificata attraverso strutture
ed itinerari appositamente predisposti, ed alle attività produttive tradizionali,
agro - forestali e di allevamento, per le quali l'ente gestore predispone piani di
valorizzazione, in accordo con le finalità istitutive della riserva naturale e le
fruizioni della medesima zona, al fine di sviluppare forme di selvicoltura naturalistica,
di agricoltura biologica e la valorizzazione delle produzioni naturali spontanee.
È consentita la manutenzione con tecniche naturali delle piste,
mulattiere e sentieri d'uso primario e secondario, nel rispetto delle
caratteristiche ambientali e funzionali delle stesse, in relazione alle
esigenze di migliore assetto del territorio secondo quanto stabilito dagli
strumenti attuativi di cui al successivo art. 9, comunque nel rispetto dei
tracciati e delle sezioni tipo esistenti; per le solo piste e mulattiere di
uso primario potrà essere consentita una ampiezza massima di tre metri più
un metro per eventuali cunette e spiazzi di servizio (articolo 8 comma 2 punto 4).
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Come previsto dal comma 3, del succitato articolo 8 (LR 70/90),
il Piano d'assetto della Riserva, adottato (si veda la nota che segue) dal Comune di Borgorose (Ente Gestore
dell'AA.PP),
con
deliberazione n. 20 del 10.07.2014, ha elaborato una nuova zonizzazione, della quale si fornisce
la relativa
Carta (scala 1:10.000).
Nota: si ricorda che il Piano d'assetto non è ancora vigente, in quanto non ha ancora concluso l'iter di approvazione presso la Regione Lazio.
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